Legislazione
La legislazione italiana, intende per lavoro in quota una attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. (Art. 107 del D.Lgs 81/2008).

In questi casi, il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi. Il datore di lavoro, inoltre al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative (Art. 71 del D.Lgs 81/2008).

Circa le idoneità delle opere provvisionali l'art.112 succitato decreto, devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. (Art. 112 del D.Lgs 81/2008-Idoneità delle opere provvisionali).

Nel caso si decida di prevenire le cadute dall'alto per mezzo di ringhiere o parapetti, la nostra legislazione considera "normale" un parapetto che soddisfi le seguenti condizioni:
a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
b) abbia un'altezza utile di almeno un metro;
c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri (DPR 547/1955).

Pur privilegiando i dispositivi di protezione collettiva esistono situazioni in cui questi, non possono essere installati. In tal caso, la protezione dei lavoratori deve essere assicurata per mezzo di un sistema di arresto di caduta idoneo che deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri (Art.115 D.Lgs 81/2008).

Quando si fa uso di un qualsiasi equipaggiamento di protezione individuale, un lavoratore non deve mai restare solo alfine di poter essere soccorso in un lasso di tempo congruo per la salvaguardia della sua salute. Inoltre, il datore di lavoro deve precisare in un avviso i punti di ancoraggio, i dispositivi di ancoraggio previsti per la messa in opera dell'equipaggiamento di protezione individuale nonché le modalità per il relativo utilizzo.